28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 26 aprile 2012 — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour S.A.
(Causa C-194/12)
2012/C 227/11
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social 1 de Benidorm
Parti
Ricorrente: Concepción Maestre García
Convenuta: Centros Comerciales Carrefour S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che non consente di interrompere il periodo di ferie prestabilito per permettere all’interessato di beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo — o rimanente — qualora la situazione di incapacità temporanea si sia verificata prima dell’inizio della fruizione delle ferie ed esistano ragioni di ordine produttivo o organizzativo che impediscono di fruire delle stesse in un periodo successivo.
2)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che consenta al datore di lavoro di stabilire unilateralmente un periodo di fruizione delle ferie che coincida con una situazione di incapacità temporanea, qualora il lavoratore non abbia espresso precedentemente una preferenza per fruire delle ferie in un diverso periodo, ed esista un accordo tra i rappresentanti dei lavoratori dell’impresa e l’impresa che lo permetta.
3)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che permetta di compensare economicamente le ferie non godute a causa di incapacità temporanea, se esistono ragioni di ordine produttivo o organizzativo che non ne consentono l’effettiva fruizione, anche in assenza di risoluzione del contratto di lavoro.
(1) GU L 299, pag. 9.
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