11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 30 aprile 2012 — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV
(Causa C-202/12)
2012/C 243/03
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Innoweb BV
Resistenti:
Wegener ICT Media BV
Wegener Mediaventions BV
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che si configura reimpiego (messa a disposizione) della totalità o di una parte sostanziale, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati offerta (in linea) tramite un sito Internet ad opera di un terzo qualora detto terzo offra la possibilità al pubblico, mediante un meta-motore di ricerca specializzato da esso offerto, di interrogare in tempo reale l’intero contenuto della banca dati o una parte sostanziale del medesimo, dirottando un’interrogazione di un utente «tradotta» verso il meccanismo di ricerca del sito sul quale la banca dati viene offerta.
2)
In caso di risposta negativa, se la situazione sia diversa ove il terzo, dopo aver ricevuto i risultati della ricerca, invia o mostra ad ogni utente una parte molto ristretta del contenuto della banca dati, sul suo proprio sito e con la propria struttura.
3)
Se ai fini della risposta alle prime due questioni sia rilevante che detto terzo compia siffatte operazioni in modo continuativo, dirotti giornalmente in totale 100 000 interrogazioni di utenti, «tradotte» mediante il suo motore di ricerca, e metta a disposizione i risultati di questa operazione a diversi utenti con le modalità sopra descritte.
4)
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che non è consentito il reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto della banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati, ovvero se sia sufficiente a tal fine che si configuri un reimpiego ripetuto o sistematico.
5)
Ove sia necessario un reimpiego ripetuto e sistematico, quale sia
a)
il significato di «sistematico»
b)
se questo si configuri allorché il reimpiego abbia luogo mediante un sistema automatizzato.
c)
se sia rilevante che a tal fine si utilizzi un metamotore di ricerca specializzato con le modalità sopra descritte.
6)
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non vale allorché un terzo metta a disposizione ripetutamente a singoli utenti di un metamotore di ricerca di detto terzo, per ogni interrogazione, soltanto parti non sostanziali del contenuto della banca dati.
7)
In caso affermativo, se ciò valga anche se l’effetto cumulativo del reimpiego ripetuto di siffatte parti non sostanziali è che una parte sostanziale del contenuto della banca dati viene messa a disposizione di tali singoli utenti collettivamente.
8)
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, ove si configurino operazioni per cui non è stata data l’autorizzazione e che mirano a mettere a disposizione del pubblico, grazie all’effetto cumulativo del reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta, sono soddisfatti i requisiti di detto articolo, ovvero se si debba anche far valere e provare che dette operazioni sono contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrecano un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati.
9)
Se nel caso delle operazioni di cui sopra si presuma che un grave pregiudizio viene arrecato all’investimento del costitutore della banca dati.
(1) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
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