30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Roma (Italia) il 3 maggio 2012 — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive
(Causa C-211/12)
2012/C 194/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appello di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrente: Martini SpA
Convenuto: Ministero delle Attività Produttive
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 35 del regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione europea del 9 giugno 2000 (1) debba essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista, consistente nell’incameramento totale della cauzione imposta agli operatori economici comunitari, che hanno ottenuto un titolo di importazione/esportazione per un prodotto disciplinato dall’organizzazione comune del mercato dei cereali, persegua l’obiettivo essenziale di scoraggiare l’inosservanza, da parte dei predetti operatori, di un’obbligazione principale (come l’effettiva importazione o esportazione dei cereali indicati nel relativo titolo) che gli stessi sono tenuti a rispettare con riferimento all’operazione per la quale hanno ottenuto il rilascio del titolo e prestato la relativa cauzione.
2)
Se le disposizioni di cui all’art. 35, par. 4, del regolamento CE n. 1291/2000, nella parte in cui stabiliscono i termini e le modalità di svincolo della cauzione prestata in occasione del rilascio di un titolo di importazione, debbano essere interpretate nel senso che in caso d’inosservanza di un’obbligazione secondaria, consistente in particolare nella ritardata esibizione della prova di un’importazione correttamente effettuata (e nella conseguente ritardata presentazione della relativa domanda di svincolo della cauzione prestata), l’importo della sanzione da applicare deve essere determinato indipendentemente dall’ammontare della cauzione specifica il cui incameramento totale dovrebbe essere disposto in caso d’inosservanza di un’obbligazione principale relativa alla stessa operazione d’importazione, dovendo in particolare essere determinato facendo riferimento all’importo normale della cauzione che risulta applicabile per la generalità delle importazioni dei prodotti dello stesso genere effettuate nel periodo di riferimento.
3)
Se l’art. 35, par. 4, lett. c), del citato regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione Europea nella parte in cui prevede che «… ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell’importo da incamerare viene utilizzato il tasso applicabile all’importazione.», debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui un’importazione di cereali sia stata correttamente eseguita da un operatore economico comunitario, l’inosservanza del termine prescritto per la presentazione della prova dell’avvenuta importazione all’interno della Comunità Europea, deve essere sottoposta a una sanzione il cui ammontare va calcolato facendo riferimento alla cauzione di importo meno elevato in vigore nello stesso periodo in cui è stata compiuta l’importazione dello stesso prodotto, indipendentemente dalle condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Martini) o solo in presenza delle medesime condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Stato italiano).
(1) GU L 152, p. 1.
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