30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/16
Impugnazione proposta l’8 maggio 2012 dal Land Burgenland avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d’Austria/Commissione europea
(Causa C-214/12 P)
2012/C 194/25
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Burgenland (rappresentanti: avv.ti U. Soltész e P. Melcher, assistiti dall’avv. A. Egger)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica d’Austria
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08;
—
statuire definitivamente sulla controversia e dichiarare la nullità della decisione 2008/719/CE della Commissione europea, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) con condanna della Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte;
—
in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08, con la quale quest’ultimo aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland.
Il ricorrente deduce quattro motivi:
1) Violazione da parte del Tribunale del diritto al contraddittorio per non aver valutato una parte essenziale dell’ottavo motivo di ricorso
Con l’argomentazione non esaminata, il ricorrente aveva fatto valere che, nella decisione impugnata, la Commissione aveva tenuto conto unicamente del vantaggio connesso ai «titoli obbligazionari aggiuntivi» per un importo di EUR 380 milioni e che, inoltre, non aveva preso in considerazione il vantaggio associato ai titoli obbligazionari per un importo di EUR 320 milioni e che aveva portato al venir meno di qualsivoglia «elemento di aiuto» nella vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung.
Il Tribunale non ha valutato detta argomentazione, sebbene, nelle sue osservazioni sulla relazione d’udienza, il ricorrente vi avesse ancora fatto espresso riferimento, poiché tale argomentazione era già stata omessa nella relazione d’udienza.
2) Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel non prendere in considerazione, nella valutazione delle offerte, i rischi risultanti per il Land Burgenland dalle clausole di garanzia
Al riguardo, il Tribunale si è basato erroneamente su una giurisprudenza non applicabile al caso in esame ovvero, qualora applicabile almeno in linea di principio, in contrasto con i rilievi svolti dal Tribunale stesso.
Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto di un’altra giurisprudenza contraria alle sue tesi.
Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti i rischi derivanti dalle clausole di garanzia, sebbene tali clausole costituiscano un aiuto esistente e pertanto legittimo.
3) Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione, per determinare il valore di mercato di Bank Burgenland, non ha commesso alcun errore di diritto nel basarsi sull’offerta del consorzio
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione, nel scegliere e nell’applicare il metodo per determinare il valore di mercato di Bank Burgenland, non era incorsa in un manifesto errore di valutazione.
Il Tribunale, inoltre, contrariamente alle dichiarazioni inequivocabili della Commissione, ha ritenuto che la procedura di gara ai fini della vendita di Bank Burgenland fosse incondizionata e si è basato, senza esaminarla, sull’errato assunto della Commissione secondo cui le condizioni «carenti» non avrebbero avuto alcun impatto sull’importo delle offerte.
Il Tribunale, per di più, ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore nel tener conto dell’offerta del consorzio nonostante essa fosse manifestamente eccessiva, sebbene la constatazione di tale eccessività si basasse in modo decisivo sul fatto che le clausole di garanzia non si applicassero e che i rischi risultanti dalle clausole stesse non potessero essere presi in considerazione.
4) Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che né l’esito né la durata del procedimento dinanzi all’Autorità per i mercati finanziari (FMA) avessero giustificato la vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung
Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore nel rilevare che non esistevano elementi per ritenere che la FMA avrebbe vietato l’acquisizione da parte del consorzio; tuttavia, il Tribunale si è erroneamente fondato sul rilievo secondo cui gli elementi addotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento di autorizzazione dinanzi alla FMA non sarebbero stati pertinenti e non sarebbero stati presi in considerazione da quest’ultima.
Inoltre, il Tribunale, nel dichiarare che non esistevano elementi per ritenere che la durata del procedimento dinanzi alla FMA avrebbe compromesso seriamente le possibilità di privatizzare la Bank Burgenland, non ha tenuto conto di prove concrete presentate dal ricorrente.
Infine, il Tribunale ha applicato erronei criteri di valutazione e di controllo.
Full & Egal Universal Law Academy