11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België (Belgio) l’11 maggio 2012 — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e a.
(Causa C-221/12)
2012/C 243/06
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrente: Belgacom NV
Resistenti: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)
Intervenienti: Telenet NV, Telenet Vlaanderen NV, Telenet Group Holding NV
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 49 o 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’impresa stabilita in Belgio può invocare dinanzi al giudice belga le norme fondamentali del diritto dell’Unione, segnatamente l’obbligo di trasparenza derivante da detti articoli, con riguardo ad un contratto, non rientrante nell’ambito di applicazione di una delle direttive sugli appalti pubblici, con cui un’amministrazione belga cede diritti ad un’altra impresa belga senza aver invitato a presentare offerte a questo fine.
2)
Se si possa considerare che l’intento di prevenire la violazione di un quadro contrattuale esistente, di per sé non contestato e molto specifico, tra una persona giuridica di diritto pubblico ed un’impresa di diritto privato, da essa non controllata, oppure la conclusione di una transazione o di una composizione amichevole volta a porre fine ad un conflitto in essere circa l’interpretazione di detto quadro contrattuale, — allorché la transazione si fonda sui diritti delle parti ai sensi di una decisione provvisoria di un giudice dei procedimenti sommari e, senza di essa, la relativa attività dell’amministrazione può subire un grave danno e una riduzione di valore e nel frattempo i consumatori possono restare privati di servizi — costituiscano un motivo imperativo di interesse generale, o per lo meno una circostanza obiettiva di giustificazione, atti a giustificare che persone giuridiche di diritto pubblico, in via eccezionale e in deroga al principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sanciti dagli articoli 49 e 56 TFUE, e all’obbligo di trasparenza da essi derivante, non invitino a presentare offerte e attribuiscano direttamente l’incarico.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se detta transazione o composizione amichevole, per non restringere le libertà fondamentali garantite dal Trattato oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, debba essere limitata a quanto strettamente necessario a porre fine alla controversia sorta, o se le parti possano concludere una transazione più ampia — in considerazione di contestazioni future aventi un nesso ragionevole e logico con la controversia — che garantisca parimenti gli interessi dei consumatori e comporti la massimizzazione del valore dell’attività ceduta di cui trattasi.
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