30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/17
Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d’Austria/Commissione europea
(Causa C-223/12 P)
2012/C 194/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Burgenland
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08;
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statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione 2008/719/CE della Commissione europea, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) con condanna della Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte;
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in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08, con la quale quest’ultimo aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland.
La ricorrente deduce due motivi:
1) Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel non prendere in considerazione, nella valutazione delle offerte, i rischi risultanti dalle clausole di garanzia per il Land Burgenland
Al riguardo, il Tribunale si è basato erroneamente su una giurisprudenza non applicabile al caso di specie ovvero, qualora applicabile almeno in linea di principio, in contrasto con i rilievi svolti dal Tribunale stesso.
Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto di un’altra giurisprudenza contraria alle sue tesi.
Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti i rischi derivanti dalle clausole di garanzia, sebbene tali clausole costituiscano un aiuto esistente e, pertanto, legittimo.
2) Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che né l’esito né la durata del procedimento dinanzi all’Autorità per i mercati finanziari (Finanzmarktaufsichtsbehörde — FMA) giustificavano la vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung
Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore di diritto nel rilevare che nulla induceva a ritenere che la FMA avrebbe vietato l’acquisizione da parte del consorzio; tuttavia, il Tribunale si è erroneamente fondato sul rilievo secondo cui gli elementi addotti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di autorizzazione dinanzi alla FMA non sarebbero stati pertinenti e non sarebbero stati presi in considerazione da quest’ultima.
Inoltre, il Tribunale ha ignorato elementi concreti prodotti dalla ricorrente laddove ha rilevato che nulla induceva a ritenere che la lunghezza del procedimento dinanzi alla FMA avrebbe compromesso fortemente le opportunità di privatizzazione di Bank Burgenland.
Infine, il Tribunale ha applicato erronei criteri di valutazione e di controllo.
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