18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 maggio 2012 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-227/12)
2012/C 250/14
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly
Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 7 e 16 del regolamento (1), congiuntamente al principio di lealtà all’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi (in combinato disposto con il diritto nazionale) creano per un organo amministrativo come il resistente la facoltà o l’obbligo di intervenire con misure coercitive nei confronti dei vettori aerei a causa del mancato pagamento ai passeggeri di un risarcimento per il ritardo, anche se il passeggero stesso dispone a tal fine dell’accesso al giudice previsto all’articolo 33 della Convenzione di Montreal (2).
2)
In caso di risposta positiva alla questione che precede, se rientri nella possibilità di un intervento coercitivo anche l’imposizione per via amministrativa di misure coercitive unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento («last onder dwangsom»), come nella fattispecie in esame.
3)
Se incida la circostanza che:
a)
i vettori abbiano comunicato ai passeggeri tali diritti o meno;
b)
in caso di insufficiente rispetto dell’articolo 14 del regolamento, prima della misura coercitiva unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento, sia stata imposta ai vettori una sanzione per la violazione di tale articolo;
c)
i passeggeri di cui trattasi abbiano comunicato ai vettori che intendono ricevere detto risarcimento o meno;
d)
il resistente non abbia scelto lo strumento della diffida con misura coercitiva («last onder bestuurdswang») (per cui il resistente, in mancanza di adempimento alla diffida da parte dei vettori, paga esso stesso i passeggeri, rivalendosi sui vettori), ma lo strumento della misura coercitiva unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento («last onder dwangsom») (per cui i vettori che non adempiono alla diffida devono pagare al resistente un importo pari al totale della compensazione dovuta, importo che viene versato all’erario).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).
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