4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeș (Romania) il 4 maggio 2012 — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei
(Causa C-236/12)
2012/C 235/12
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Argeș
Parti
Ricorrente: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș
Convenuti: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei
Questione pregiudiziale
Considerato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1), la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sull’adeguatezza tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile;
e
dal momento che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 [rectius: paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2008/48/CE (2), la definizione, di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, della nozione di costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l’oggetto di un contratto di credito garantito da un’ipoteca;
si chiede se
le nozioni di oggetto principale del contratto e di prezzo, cui si richiama l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, possano essere interpretate nel senso che rientrano in tali nozioni (di oggetto e di prezzo), tra gli elementi che costituiscono la controprestazione dovuta all’istituto di credito, anche il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, dalle commissioni bancarie e dalle altre spese incluse e definite nel contratto.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
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