6.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 303/10
Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 dalla FLSmidth & Co. A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012, causa T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Commissione europea
(Causa C-238/12 P)
2012/C 303/20
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FLSmidth & Co. A/S (rappresentanti: M. Dittmer, advokat, J. Ratliff, Barrister, F. Louis, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Fondandosi sugli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, 263 e 264 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sull’articolo 31 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1), e sull’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la FLSmidth & Co. A/S chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del 6 marzo 2012, T-65/06;
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annullare la decisione della Commissione, del 30 novembre 2005, caso COMP/F/38.354, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE per la parte riguardante la FLS; o in subordine, ridurre l’importo che la FLS è tenuta a versare in base alla decisione;
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della domanda principale, la FLS deduce due motivi, il secondo dei quali è fondato su due sub-motivi.
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Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che non ha applicato il criterio giuridico corretto per l’imputazione di responsabilità a una società capogruppo. Inoltre, il Tribunale non ha tratto le esatte conseguenze giuridiche dagli elementi di prova ad esso presentati, dato che non ha concluso che la FLS era riuscita a confutare la presunzione di responsabilità della capogruppo.
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Il Tribunale ha omesso di verificare se la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di motivazione.
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La stessa Commissione è incorsa in un errore non avendo adempiuto al proprio obbligo di motivazione dal momento che non ha sufficientemente esaminato gli argomenti e gli elementi di prova presentati dalla FLS per confutare la presunzione di responsabilità della capogruppo.
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Inoltre, la Commissione non ha adempiuto al proprio obbligo di motivazione, dato che la decisione non conteneva alcuna motivazione quanto alle ragioni per cui la FLS dovesse essere considerata responsabile per il periodo dal dicembre 1990 al dicembre 1991.
A sostegno della domanda in subordine, la FLS deduce quattro motivi.
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Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che, nell’esaminare la responsabilità imposta alla FLS, non ha applicato il principio di proporzionalità e di legalità, omettendo così di limitare conseguentemente la responsabilità in questione.
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Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che ha omesso di far cessare la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione quando ha concesso alla Trioplast Industrier AB — e non alla FLS — una riduzione del 30 % ai sensi della Comunicazione sulla cooperazione.
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Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per il fatto di aver applicato in modo errato il paragrafo D, secondo trattino, della Comunicazione sulla cooperazione, dal momento che non ha concesso una riduzione alla FLS per mancata contestazione dei fatti. Inoltre, il Tribunale ha omesso di applicare il principio della parità di trattamento, in quanto non ha tenuto conto del fatto che alla Bonar Technical Fabrics è stata concessa una riduzione del 10 % per almeno la stessa condotta.
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Il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto non ha pronunciato una sentenza entro un termine ragionevole.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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