4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 21 maggio 2012 — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
(Causa C-247/12)
2012/C 235/14
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Meliha Veli Mustafa
Convenuto: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980 (1), relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (2), che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, debba essere interpretato, alla luce del quinto considerando della direttiva 2002/74, nel senso che obbliga gli Stati membri a prevedere garanzie per i diritti dei lavoratori nell’ambito della procedura di insolvenza in ogni fase di tale procedura, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e non solo all’apertura della procedura.
2)
Se sia in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987, nella versione modificata dalla direttiva 2002/74, una disposizione nazionale che prevede la possibilità che l’organismo di garanzia tuteli i diritti dei lavoratori, riguardanti crediti non pagati relativi a retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro, solo nei limiti in cui tali crediti siano maturati prima della data di registrazione della decisione relativa all’apertura della procedura di insolvenza, se con tale decisione non viene posto termine all’attività della società datrice di lavoro e non viene dichiarato lo stato di insolvenza.
3)
In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti: se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987, nella versione modificata dalla direttiva 2002/74, abbia efficacia diretta e possa essere direttamente applicato dal giudice nazionale.
4)
In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono: se, in mancanza di una normativa nazionale specifica in merito al termine entro il quale si può presentare domanda all’organismo di garanzia per ottenere il pagamento dei crediti dei lavoratori maturati prima della data di registrazione della decisione con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza del datore di lavoro (con cessazione della sua attività), si possa applicare in base al principio di effettività il termine di 30 giorni previsto dalla normativa nazionale per l’esercizio di tale diritto in altri casi, tenuto conto del fatto che il termine inizia a decorrere dalla data di registrazione nel registro delle imprese della decisione con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
(1) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
(2) Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10).
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