4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/8
Impugnazione proposta il 1o giugno 2012 da Guillermo Cañas avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 marzo 2012, causa T-508/09, Cañas/Commissione
(Causa C-269/12 P)
2012/C 235/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Guillermo Cañas (rappresentante: Y. Bonnard, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia mondiale antidoping, ATP Tour Inc.
Conclusioni
—
Annullare l’ordinanza emessa il 26 marzo 2012 dal Tribunale nella causa T-508/09;
—
Disporre che il Tribunale esamini il ricorso d’annullamento depositato il 22 dicembre 2009 da Guillermo Cañas;
—
Condannare ogni opponente a sopportare le spese di Guillermo Cañas.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente formula tre addebiti avverso la decisione del Tribunale.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non tiene conto del diritto di un’impresa temporaneamente esclusa da un appalto di proporre ricorso contro l’archiviazione di una denuncia per violazione del diritto della concorrenza, subordinando il suo interesse ad agire al beneficio immediato che potrebbe procurarle il ricorso d’annullamento. L’annullamento dell’archiviazione di una denuncia, ai suoi occhi, non sarebbe mai in grado, di per sé, di apportare un beneficio immediato al ricorrente, poiché non potrebbe sfociare altro che nell’esame della denuncia, senza alcuna garanzia di risultato.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ingiustamente considerato che il suo interesse ad agire era venuto meno perché restava vittima degli ostacoli anticoncorrenziali denunciati. Egli ritiene di avere sempre interesse ad agire, nonostante il fatto di aver messo fine alla sua carriera sportiva,, ossia interesse ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione di archiviare la sua denuncia senza darvi seguito e ad ottenere che la Commissione dichiari l’illegittimità degli ostacoli denunciati, tappe preliminari indispensabili per la proposizione di una domanda di risarcimento all’Agenzia mondiale antidoping, all'ATP Tour Inc. e alla Fondazione Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo.
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha considerato che l’annullamento dell’archiviazione della sua denuncia non avrebbe avuto alcun effetto sul suo diritto di agire per il risarcimento danni contro le imprese da lui denunciate, poiché il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione non può impedire un ricorso dinanzi ai competenti tribunali civili. Tuttavia, tale argomento proverrebbe da un errore di fatto, in quanto la decisione del Tribunale arbitrale dello sport, del 23 maggio 2007, ha ritenuto che gli ostacoli denunciati non fossero contrari al diritto europeo della concorrenza, ragion per cui, senza una decisione favorevole della Commissione, al ricorrente non era possibile presentare una domanda di risarcimento.
Full & Egal Universal Law Academy