4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/9
Impugnazione proposta il 1o giugno 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) pronunciata il 21 marzo 2012, nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./Commissione
(Causa C-272/12 P)
2012/C 235/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan e K. Walkerová, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione ampliata) del 21 marzo 2012, notificata alla Commissione il 23 marzo 2012, nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./Commissione,
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rinviare le cause dinanzi al Tribunale per un nuovo esame,
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riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso la sentenza pronunciata il 21 marzo 2012 nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./Commissione con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (1).
La ricorrente solleva cinque motivi a sostegno della sua impugnazione fondati sull’incompetenza del Tribunale, su irregolarità procedurali dinanzi al Tribunale che hanno leso gli interessi della Commissione e sulla violazione del diritto dell’Unione.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto rilevando d’ufficio, nelle cinque cause riunite, un motivo fondato sulla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, a causa della non imputabilità agli Stati membri delle misure controverse. In ogni caso, nella cause T-56/06 RENV e T-60/06 RENV, esso avrebbe rilevato d’ufficio i motivi fondati sulla violazione del principio della certezza del diritto e/o della presunzione di legalità degli atti dell’Unione onde procedere all’annullamento della decisione nel suo insieme, mentre tali motivi erano stati sollevati solo per opporsi all’ordine di recupero.
In secondo luogo, decidendo in particolare che la nozione di distorsione di concorrenza riveste la medesima portata ed il medesimo significato in materia di armonizzazione delle legislazioni nazionali ed in materia di aiuti di Stato, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, Racc. pag. I-11245), il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e, in particolare, violato l’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte a norma del quale, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale e rinvia la causa dinanzi a quest’ultimo affinché sia decisa,il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
In terzo luogo, considerando che le esenzioni controverse non costituiscono aiuto di Stato in quanto autorizzate dal Consiglio in base alle regole relative all’armonizzazione fiscale, che non sono quindi imputabili agli Stati membri interessati e che, pertanto, non sono sottoposte al procedimento di controllo degli aiuti conformemente al Trattato, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nella determinazione delle competenze rispettive del Consiglio e della Commissione, nonché dei rapporti tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato, ed avrebbe violato gli articoli 87 e 88 CE, oltre al principio dell’equilibrio istituzionale.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe interpretato contra legem la decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alla riduzione delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (2). Secondo la ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe basato la sua interpretazione sulla risposta del Consiglio ad un quesito del Tribunale, in violazione delle regole che presiedono all’interpretazione degli atti delle istituzioni, e deformato il senso della suddetta risposta del Consiglio.
Da ultimo, la sentenza del Tribunale, nei limiti in cui si fonda sulla violazione del principio di certezza del diritto, della presunzione di legalità e del principio di buona amministrazione, sarebbe viziata da una carenza di motivazione o inficiata dai medesimi vizi di quelli denunciati nei motivi secondo, terzo e quarto.
(1) GU 2006, L 119, pag. 12.
(2) GU L 84, pag. 23.
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