28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/15
Impugnazione proposta il 1o giugno 2012 dalla Telefónica SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012, causa T-228/10, Telefónica/Commissione
(Causa C-274/12 P)
2012/C 227/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, abogado, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, J. Domínguez Pérez, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
dichiarare ammissibile il ricorso per annullamento relativo alla causa T-228/10 e rinviare la causa al Tribunale affinché decida nel merito della controversia;
—
condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese derivanti dai procedimenti relativi all’ammissibilità nei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando una decisione che viola il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Poiché ha ritenuto in via generale che l’alternativa della via pregiudiziale sia sempre adeguata e possibile, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente in primo grado alla tutela effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e espressamente riconosciuto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente interpretato la giurisprudenza relativa all’ammissibilità di ricorsi avverso decisioni relative ad aiuti di Stato che dichiarino un regime di aiuti illegittimo e incompatibile.
3)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263 TFUE, paragrafo quattro, in fine. Il Tribunale afferma erroneamente sotto il profilo del diritto che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato, come quella impugnata, necessita di misure di attuazione ai sensi della nuova disposizione del Trattato. Nella sua sentenza il Tribunale non tiene conto della circostanza che una decisione negativa in materia di aiuti di Stato ha un effetto diretto, comporta l’immediata illegittimità degli aiuti concessi nonché, di norma, l’obbligo per gli Stati membri di recuperarli.
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