4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 1o giugno 2012 — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»
(Causa C-277/12)
2012/C 235/18
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Vitālijs Drozdovs, rappresentato dalla sua tutrice legale Valentīna Balakireva
Convenuta: AAS «Baltikums»
Questioni pregiudiziali
1)
«Se il risarcimento dei danni morali sia compreso nell’importo della copertura obbligatoria per i danni alla persona di cui all’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE (1) del Consiglio, del 24 aprile 1972, prima direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, nonché dagli articoli 1 e 2 della direttiva 84/5/CEE (2) del Consiglio, del 30 dicembre 1983, seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, prima direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e gli articoli 1 e 2 della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano ad una normativa di uno Stato membro che limita la responsabilità civile sussistente in tale Stato — l’importo massimo del risarcimento per danni non patrimoniali (morali) — fissando un limite che è sostanzialmente inferiore a quello stabilito per la responsabilità dell’impresa assicuratrice dalle direttive e dalla legge nazionale».
(1) GU L 103, pag. 1.
(2) GU L 8, pag. 17.
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