4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/10
Impugnazione proposta il 6 giugno 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 marzo 2012, cause riunite T-439/10 e T-440/10, Fulmen/Consiglio
(Causa C-280/12 P)
2012/C 235/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute, agenti)
Altre parti nel procedimento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare la sentenza pronunciata il 21 marzo 2012 dal Tribunale (Quarta Sezione), relativa alle cause riunite T-439/10 e T-440/10;
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statuire definitivamente sulla controversia e respingere i ricorsi della Fulmen e del sig. Mahmoudian avverso gli atti del Consiglio in causa;
—
condannare la Fulmen e il sig. Mahmoudian alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nelle cause precitate sia inficiata da errori di diritto e che tale sentenza dovrebbe di conseguenza essere annullata dalla Corte.
Il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel dichiarare che il ricorrente doveva apportare elementi di prova per suffragare la sua esposizione dei motivi relativi all’imposizione di misure restrittive nei confronti della società Fulmen, e cioè che tale società fosse implicata nell’installazione di impianti elettrici nel sito nucleare di Qom/Fordoo (Iran).
Al riguardo, il Consiglio sostiene in primo luogo che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli dovesse richiedere allo Stato membro che ha proposto di designare la Fulmen di presentare elementi di prova e di informazione, quand’invece tali elementi provengono da fonti confidenziali. In secondo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che quest’ultimo poteva tenere conto di elementi confidenziali che non sarebbero stati comunicati ai legali delle parti interessate, mentre l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non prevede una possibilità siffatta.
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