4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 giugno 2012 — Trento Sviluppo Srl e Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM
(Causa C-281/12)
2012/C 235/20
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop.
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)
Questione pregiudiziale
Se il paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2005/29/CE (1), in riferimento alla parte in cui nel testo in italiano usa le parole «e in ogni caso» debba essere inteso nel senso che, per affermare l’esistenza di una pratica commerciale ingannevole, sia sufficiente che sussista anche uno solo degli elementi di cui alla prima parte del medesimo paragrafo, ovvero se, per affermare l’esistenza di una siffatta pratica commerciale sia necessario anche che sussista l’ulteriore elemento rappresentato dall’idoneità della pratica commerciale a sviare la decisione di natura commerciale adottata dal consumatore.
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
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