6.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 303/11
Impugnazione proposta il 7 giugno 2012 dalla Ryanair Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 marzo 2012, causa T-123/09, Ryanair Ltd/Commissione europea
(Causa C-287/12 P)
2012/C 303/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair Ltd (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I.-G. Metaxas Maragkidis)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 marzo 2012, causa T-123/09, Ryanair Ltd/Commissione europea, notificata alla ricorrente il 29 marzo 2012;
—
dichiarare, conformemente agli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato C26/2008 (prestito di EUR 300 milioni all’Alitalia SpA) è nulla nella parte in cui non ordina il recupero dell’aiuto dall’avente causa ovvero dagli aventi causa dell’Alitalia e concede all’Italia un termine supplementare per attuare detta decisione;
—
dichiarare, conformemente agli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2009 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato N510/2008 (vendita di asset dell’Alitalia SpA) è integralmente nulla;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Ryanair;
in via subordinata
—
rinviare la causa al Tribunale per un riesame e
—
riservare la decisione sulle spese relative al giudizio di primo grado e all’appello.
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:
Per quanto riguarda la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato N510/2008 (vendita di asset dell’Alitalia SpA):
1)
Violazione di legge e del procedimento quanto alla ricevibilità. Il Tribunale ha rifiutato di riconoscere la contestazione della Ryanair relativa al merito della decisione della Commissione ed ha ridefinito l’oggetto della causa proposta dalla Ryanair nel senso di un’azione diretta esclusivamente alla tutela dei suoi diritti procedurali;
2)
Violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1). Gli obblighi e i meccanismi di controllo aggiunti alle misure inizialmente notificate rappresentano modifiche e condizioni del genere collegato alle decisioni ex articolo 7 del regolamento n. 659/1999. Il ricorrente considera che il Tribunale è incorso in errore di diritto qualificando erroneamente gli obblighi e i meccanismi di controllo;
3)
Violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 a causa del rifiuto del Tribunale di sanzionare l’omesso esame, da parte della Commissione, di tutte le caratteristiche pertinenti delle misure nel loro contesto;
4)
Violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999: il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era tenuta ad esaminare le opzioni diverse dalla vendita degli asset dell’Alitalia notificata dall’Italia. Non avendo valutato se un investitore privato avesse scelto una soluzione alternativa, il Tribunale ha commesso un errore di diritto;
5)
Altre omissioni nell’applicazione del principio dell’investitore in economia di mercato;
6)
Omessa identificazione della parte tenuta alla restituzione dell’aiuto. La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorsa in errore di diritto non prendendo in considerazione la continuità economica tra l’Alitalia e la CAI.
Per quanto riguarda la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato C26/2008 (prestito di EUR 300 milioni all’Alitalia SpA): omessa motivazione a sostegno dell’irricevibilità.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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