29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/17
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-307/12)
2012/C 295/28
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, S. Petrova)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformare il proprio diritto nazionale alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), o non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 40 della citata direttiva;
—
sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in ragione del mancato adempimento dell’obbligo di comunicare i provvedimenti adottati per conformare il proprio diritto interno alla direttiva 2008/98/CE, comminare alla Repubblica di Bulgaria una penalità di importo pari a EUR 15 200,80 giornalieri, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento;
—
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il termine per l’adozione dei provvedimenti di attuazione della direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010.
(1) GU L 312, pag. 3.
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