6.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 303/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 29 giugno 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
(Causa C-314/12)
2012/C 303/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: UPC Telekabel Wien GmbH
Resistenti: Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE (1) debba essere interpretato nel senso che un soggetto, il quale mette a disposizione del pubblico in internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29), utilizza i servizi del fornitore di accesso a internet dei soggetti che accedono a tali materiali.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione: se una riproduzione effettuata per uso privato [articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29] e una riproduzione priva di rilievo economico proprio e transitoria o accessoria (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29) siano ammissibili soltanto qualora l’originale usato per la riproduzione sia stato riprodotto, diffuso o reso accessibile al pubblico in modo lecito.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, e di conseguente necessità di adottare provvedimenti inibitori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 nei confronti del fornitore di accesso a internet degli utenti: se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la necessità di operare un bilanciamento fra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, vietare a un fornitore di accesso a internet in modo totalmente generale (dunque senza la prescrizione di misure concrete) di consentire ai suoi clienti l’accesso a un determinato sito internet fintanto che ivi siano, esclusivamente o prevalentemente, resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, qualora il fornitore di accesso a internet possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli.
4)
In caso di risposta negativa alla terza questione: se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la necessità di bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, prescrivere a un fornitore di accesso a internet determinate misure volte a ostacolare i suoi clienti nell’accesso a un sito internet nel quale siano resi disponibili contenuti in modo illecito, qualora tali misure comportino un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possano essere facilmente aggirate anche senza particolari conoscenze tecniche.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
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