25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 29 giugno 2012 — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet
(Causa C-315/12)
2012/C 258/20
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Metro Cash & Carry Danmark ApS
Resistente: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 92/12 (1) e il regolamento n. 3649/92 (2) debbano essere interpretati nel senso che un operatore in uno Stato membro il quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, venda prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo in detto Stato membro e forniti presso la sede di attività del venditore ad un acquirente residente in un altro Stato membro, senza che il fornitore presti assistenza nella fornitura o nell’organizzazione del trasporto, deve accertare (i) se l’acquisto dei prodotti soggetti ad accisa sia effettuato ai fini della loro importazione in tale secondo Stato membro e (ii) se i prodotti siano importati per uso privato o commerciale.
2)
Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se l’operatore, al momento della vendita di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nello svolgere gli accertamenti di cui sopra, debba applicare le regole di presunzione riguardo all’intenzione dell’acquirente in relazione ai prodotti acquistati.
3)
Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se la direttiva 92/12 e il regolamento n. 3649/92 debbano essere interpretati nel senso che un venditore, quale menzionato nella prima questione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, deve respingere l'offerta di acquisto di prodotti soggetti ad accisa qualora l'acquirente non provveda a presentare la copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato di cui all’articolo 4 del regolamento n. 3649/92, laddove l’acquisto sia finalizzato all'utilizzazione dei prodotti soggetti ad accisa per scopi commerciali nel paese d’origine dell’acquirente. Una risposta alla presente questione è richiesta anche nel caso in cui debbano essere applicate le regole di presunzione, di cui alla seconda questione.
4)
Se l’entrata in vigore della direttiva 2008/118 (3) e l’abrogazione della direttiva 92/12 determinino una modifica della situazione giuridica per quanto riguarda gli effetti della direttiva 92/12 in relazione alle risposte alle prime tre questioni.
5)
Se la locuzione «prodotti acquistati dai privati per proprio uso» di cui all’articolo 8 della direttiva 92/12 (v. articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2008/118) debba essere interpretata nel senso che si riferisce, o può riferirsi, ad acquisti di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. In caso di risposta negativa, se gli acquisti debbano, quindi, rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 92/12 e/o dell’articolo 33 della direttiva 2008/118.
(1) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU 1992, L 369, pag. 17).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
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