29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/19
Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-337/12 P)
2012/C 295/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S (rappresentante: H. Pernez, advocate)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Yoshida Metal Industry Co. Ltd
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale;
—
annullare il marchio comunitario n. 1 371 244.
In subordine
—
rinviare la causa al Tribunale con l’obbligo di rinviare la causa alla commissione di ricorso in caso di annullamento della decisione di quest’ultima;
—
condannare la YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD. alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata deve essere annullata dal momento che il Tribunale, avendo applicato criteri errati nell’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno controverso e avendo snaturato le prove dinanzi ad esso prodotte, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.
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