22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/25
Impugnazione proposta il 17 luglio 2012 dalla Mizuno KK avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-101/11, Mizuno KK/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-341/12 P)
2012/C 287/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mizuno KK (rappresentanti: T. Wessing, T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2012 nella causa T-101/11 nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 dicembre 2010 — procedimento R 0821/2010-1;
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condannare l'altra parte nel procedimento alle spese sia del procedimento di primo grado che di quello d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si dirige avverso la sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2012 nella causa T-101/11, con cui il medesimo ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Golfino AG e la Mizuno KK.
La ricorrente fonda la propria impugnazione sostanzialmente sui seguenti argomenti:
L'accertamento del Tribunale relativo all'ambito della protezione e al carattere distintivo di un marchio figurativo già esistente costituito dalla lettera «G» e dal simbolo «+» si baserebbe su un errore di diritto. Il Tribunale sarebbe erroneamente partito dal presupposto che la combinazione di tali due elementi sia irrilevante.
Il Tribunale avrebbe di conseguenza accertato a torto un rischio di confusione tra il marchio figurativo esistente e il marchio figurativo richiesto dalla ricorrente, costituito dalla lettera «G», dal simbolo «+» nonché dal simbolo di una freccia, in quanto nella valutazione della somiglianza tra i segni non si sarebbe orientato all'impressione d’insieme prodotta dai due marchi, ma a singoli elementi costitutivi dei medesimi.
A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la somiglianza tra i marchi figurativi, entrambi contenenti la lettera «G», abbia un peso maggiore rispetto ai loro ulteriori e diversi elementi costitutivi. Per operare una corretta valutazione il Tribunale non si sarebbe dovuto basare sulla lettera «G» isolata, ma solo sulla simbologia complessiva.
Secondo la ricorrente sebbene sia corretto che entrambi i marchi in conflitto sono costituiti dal fonema/g/, l'elemento preponderante dei marchi sarebbe tuttavia costituito chiaramente dalla loro elaborazione grafica e non da quella fonetica. Non sarebbe dunque ravvisabile alcun rischio di confusione tra i due marchi.
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