10.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 343/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2012 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes N.V.
(Causa C-360/12)
2012/C 343/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Attrice e ricorrente per cassazione: Coty Prestige Lancaster Group GmbH
Convenuta e resistente in cassazione: First Note Perfumes N.V.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/1994 (1) debba essere interpretato nel senso che un atto di contraffazione sia stato commesso in uno Stato membro (Stato membro A) ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/1994 se con un atto compiuto in un altro Stato membro (Stato membro B) si configura una partecipazione all’illecito compiuto nel primo Stato membro (Stato membro A).
2)
Se l’articolo 5, punto 3), del regolamento (CE) n. 44/2001 (2) debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso si considera avvenuto in uno Stato membro (Stato membro A) allorché l’atto illecito oggetto del procedimento o assunto a fondamento di pretese è stato compiuto in un altro Stato membro (Stato membro B) e consiste nella partecipazione all’illecito (evento principale) compiuto nel primo Stato membro (Stato membro A).
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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