29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 luglio 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA
(Causa C-361/12)
2012/C 295/42
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Napoli
Parti nella causa principale
Ricorrente: Carmela Carratù
Convenuta: Poste Italiane SpA
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nell’applicazione della direttiva 1999/70/CE (1) preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto [alle] in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla;
2)
Se sia conforme all’ordinamento europeo che, nell’ambito di sua applicazione, l’effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;
3)
Se, nell’ambito di applicazione dell’ordinamento europeo ai sensi dell’articolo 51 della Carta di Nizza, sia conforme all’articolo 47 della Carta ed all’articolo 6 CEDU che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;
4)
Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3) nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro;
5)
In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;
6)
Se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, [del diritto] a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’articolo 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’articolo 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’articolo 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli articoli 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (9 anni), di una disposizione normativa, quale il comma 7 dell’articolo 32 della legge n. 183/10 alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;
7)
Ove la Corte di Giustizia non dovesse riconoscere i principi esposti la valenza di principi fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola una contrarietà di una disposizione, quale l’articolo 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE e della Carta di Nizza se una società, quale la convenuta avente le caratteristiche di cui ai punti da 55 a 61 debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione verticale ascendente del diritto europeo ed, in particolare, della clausola 4 della direttiva l999/70/CE e della Carta di Nizza.
(1) GU L 175, pag. 43.
(2) GU L 303, pag. 16.
(3) GU L 204, pag. 23.
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