13.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Equality Tribunal (Irlanda) il 30 luglio 2012 — Z./A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)
(Causa C-363/12)
2012/C 311/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
The Equality Tribunal (Tribunale per la parità, Irlanda)
Parti
Ricorrente: Z.
Convenuti: A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)
Questioni pregiudiziali
1)
Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell’Unione europea:
i)
articolo 3 TUE
ii)
articoli 8 e 157 TFUE e/o
iii)
articoli 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»),
la direttiva 2006/54/CE — in particolare gli articoli 4 e 14 — debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sul sesso qualora una donna la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2006/54/CE (1) sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell’Unione europea sopra citate.
3)
Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell’Unione europea:
i)
articolo 10 TFUE e/o
ii)
articoli 21, 26 e 34 della Carta,
la direttiva 2000/78/CE (2) — in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 5 — debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sulla disabilità qualora una donna affetta da una disabilità che le impedisce di avere figli, la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita, si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.
4)
In caso di risposta negativa alla terza questione, se la direttiva 2000/78/CE sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell’Unione europea sopra citate.
5)
Se, ai fini dell’interpretazione e/o della contestazione della validità della direttiva 2000/78/CE, sia possibile basarsi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
6)
In caso di risposta positiva alla quinta questione, se la direttiva 2000/78/CE — in particolare gli articoli 3 e 5 — sia compatibile con gli articoli 5, 6, 27, paragrafo 1, lettera b), e 28, paragrafo 2, lettera b), della suddetta Convenzione.
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
Full & Egal Universal Law Academy