6.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 303/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 1o agosto 2012 — Miguel Fradera Torredemer e altri/Corporación Uniland, S.A.
(Causa C-364/12)
2012/C 303/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrenti: Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen e Alicia Fradera Torredemer
Convenuta: Corporación Uniland, S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
«Se sia compatibile con l’articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 10) e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori, ossia il Regio decreto del 7 novembre 2003, n. 1373, che assoggetta la retribuzione dei procuratori a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una percentuale del 12 %, e allorché le autorità dello Stato membro, compresi i giudici, non hanno la possibilità materiale di derogare ai limiti minimi stabiliti dalla tariffa legale, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie.
2)
Al fine di applicare la citata tariffa e disapplicare i limiti minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente tra le prestazioni effettivamente svolte e l’importo degli onorari dovuti risultante dall’applicazione di detto tariffario.
3)
Se l’articolo 56 TFUE (ex articolo 49) sia compatibile con il regolamento che disciplina l’onorario dei procuratori, ossia con il Regio decreto 7 novembre 2003, n. 1373.
4)
Se la suddetta normativa soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità cui si riferisce l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE (1).
5)
Se l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quando sancisce il diritto ad un equo processo, comprenda il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di un importo dei diritti del procuratore che risulti eccessivamente elevato e non corrisponda al lavoro effettivamente prestato.
6)
In caso di soluzione affermativa, se risultino conformi all’articolo 6 della Convenzione europea le disposizioni del codice di procedura civile spagnolo (Ley de enjuiciamiento civil) che impediscono alla parte condannata alle spese di contestare l’importo dei diritti del procuratore qualora li consideri eccessivamente elevati e non corrispondenti al lavoro effettivamente prestato».
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
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