22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/29
Impugnazione proposta il 31 luglio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione europea
(Causa C-365/12 P)
2012/C 287/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e A. Antoniadis, agenti)
Altra parte nel procedimento: EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Regno di Svezia, Siemens AG, ABB Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede:
1)
l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, causa T-344/08;
2)
il rigetto del ricorso nella causa T-344/08;
3)
condannare la controparte alle spese dell’impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Ad avviso della Commissione, il Tribunale ha travisato l’esigenza di una interpretazione armoniosa del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento sulla trasparenza») (1), come è stata motivata nelle sentenze di principio Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (2), Svezia/API e Commissione (3) e Commissione/Bavarian Lager (4) e recentemente confermata dalle sentenze Commissione/Agrofert Holding (5) e Commissione/Éditions Odile Jacob (6), ed ha, a torto, privilegiato il diritto d’accesso basato sul regolamento sulla trasparenza. L’interpretazione del diritto d’accesso ai sensi del regolamento sulla trasparenza e delle disposizioni derogatorie pertinenti svolta dal Tribunale pregiudica il sistema, esistente nel diritto relativo alle intese, che presiede alla consultazione del fascicolo, nonché il bilanciamento degli interessi previsto da tale diritto, consistente nella ponderazione, da un lato, tra l’interesse della Commissione all’efficace attuazione del compito ad essa affidato a norma dell’articolo 108 TFUE e, dall’altro, l’interesse delle imprese all’efficace tutela delle informazioni che esse forniscono nel contesto del procedimento di intesa.
La ricorrente nel giudizio d’impugnazione considera che il Tribunale abbia, a torto, negato di trasporre al caso di specie la generale presunzione di protezione dei documenti del procedimento amministrativo motivata, segnatamente, nella sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau e confermata dalla sentenza Commissione/Éditions Odile Jacob. Il Tribunale avrebbe così travisato che il sistema del diritto di consultazione del fascicolo esistente nel diritto relativo alle intese, nonché la limitazione all’uso dei documenti ottenuti nel corso dell’indagine, anch’essa esistente nel diritto delle intese, giustificano siffatta presunzione generale.
Ad avviso della Commissione, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato in diritto la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di indagine, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe ristretto a torto l’ambito di applicazione di tale disposizione derogatoria, limitandola alla conclusione di specifici procedimenti di indagine. Esso avrebbe travisato il fatto che gli obiettivi delle attività di indagine riguardano non soltanto l’efficacia di singole procedure di indagine (e ciò, comunque, fino a che la decisione che conclude lo specifico procedimento non sia definitiva), bensì anche l’efficienza delle competenze di attuazione della Commissione nel settore del diritto relativo alle intese (incluse le garanzie di diritto pubblico applicabili nella fattispecie).
Il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe sostanzialmente ristretto, a torto, l’ambito di applicazione di tale disposizione derogatoria alla protezione del segreto commerciale. Esso avrebbe travisato il fatto che le informazioni riservate ottenute dalla Commissione esclusivamente nel contesto di indagini condotte nei confronti di imprese specifiche, che non sarebbero state accessibili ai terzi in altro modo, rientrano del pari nel settore protetto.
Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato in modo erroneo la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione del processo decisionale della Commissione stessa a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe travisato il fatto che la Commissione è autorizzata a negare l’accesso a un documento contenente pareri destinati all’uso interno nel contesto di delibere e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, in quanto la sua pubblicazione sarebbe idonea a limitare il margine di decisione della Commissione in caso di riavvio del procedimento. Il Tribunale, constatando che la Commissione non avrebbe dovuto negare accesso a documenti interni, ha travisato il fatto che le disposizioni derogatorie previste all’articolo 4 del regolamento sulla trasparenza possono del pari essere applicate ai documenti interni e a che questi ultimi si può quindi applicare la presunzione generale di protezione sancita dalla Corte.
(1) GU L 145, pag. 43.
(2) Sentenza del 29 giugno 2010 (C-139/07 P, Racc. pag. I-5885).
(3) Sentenza del 21 settembre 2010 (C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Racc. pag. I-8533).
(4) Sentenza del 29 giugno 2010 (C-28/08 P, Racc. pag. I-6055).
(5) Sentenza del 28 giugno 2012 (C-477/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).
(6) Sentenza del 28 giugno 2012 (C-404/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).
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