27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austria) il 1o agosto 2012 — Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher
(Causa C-367/12)
2012/C 331/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parti
Ricorrenti: Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher
Altre parti nel procedimento: Tanja Lang, Susanna Zehetner
Questioni pregiudiziali
1)
Se la riserva di legge di cui all’articolo 16 della Carta europea dei diritti fondamentali e/o l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 49 TFUE ostino ad una normativa nazionale, come la disposizione controversa nei procedimenti principali di cui all’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale non disciplina nell’ambito della legge stessa, perlomeno nei suoi tratti essenziali, il criterio del fabbisogno per l’apertura di una nuova farmacia pubblica, ma lascia la specificazione di elementi rilevanti del suo contenuto alla giurisprudenza nazionale, in quanto in tal modo non si può escludere che sorga un rilevante vantaggio concorrenziale a favore di determinati soggetti interessati, cittadini dello Stato membro in questione, e di questi nel loro insieme rispetto ai cittadini di altri Stati membri.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 49 TFUE osti ad una normativa nazionale, come l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale per il fondamentale criterio della verifica del fabbisogno fissa una soglia tassativa di 5 500 persone, in relazione alla quale la legge non prevede alcuna possibilità di deroga a questa regola di base, in quanto in tal modo de facto non risulta (senz’altro) assicurato un coerente raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei punti 98–101 della sentenza della Corte del 1o giugno 2010, C-570/07 (1).
3)
In caso di risposta negativa anche alla seconda questione, se l’articolo 49 TFUE e/o l’articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali ostino ad una normativa, come l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, dalla quale, a seguito dell’elaborazione giurisprudenziale delle Corti nazionali supreme in ordine alla questione della verifica del fabbisogno, siano desunti ulteriori criteri specifici — quali la priorità cronologica nella presentazione della domanda; l’effetto preclusivo del procedimento in corso per successivi interessati; il termine di preclusione di due anni in caso di rigetto della domanda; criteri per l’accertamento degli «abitanti stabili» da un lato, e degli «utenti di passaggio» dall’altro, nonché per la separazione dei bacini di potenziali utenti in caso di intersecazione dei circondari del raggio di quattro chilometri di due o più farmacie, etc. — in quanto in tal modo non risulta di regola possibile un’applicazione prevedibile e previamente conoscibile di tale disposizione entro un termine ragionevole, e pertanto (v. sentenza della Corte del 1o giugno 2010, C-570/07, punti 98–101, nonché 114–125) non è riscontrabile la sua concreta idoneità rispetto alla necessità di un coerente raggiungimento degli obiettivi, e/o non è de facto assicurato un adeguato servizio farmaceutico, e/o può essere constatata una tendenziale discriminazione tra interessati cittadini dello Stato membro in questione, o tra di essi e interessati cittadini di altri Stati membri.
(1) Sentenza del 1o giugno 2010, C-570/07 (Racc. pag. I–4629).
Full & Egal Universal Law Academy