6.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 303/20
Impugnazione proposta il 9 agosto 2012 da I Marchi Italiani Srl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 28 giugno 2012, causa T-133/09, I Marchi Italiani e Basile/OHMI — Osra
(Causa C-381/12 P)
2012/C 303/35
Lingua processuale: l‘italiano
Parti
Ricorrente: I Marchi Italiani Srl (rappresentanti: L. Militerni e G. Militerni, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l«armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), Osra SA
Conclusioni
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Annullare parzialmente la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella misura in cui il predetto Tribunale ha respinto il ricorso proposto da I Marchi Italiani s.r.l. e condannato I Marchi Italiani s.r.l. al pagamento delle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti;
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accogliere parzialmente le conclusioni presentate in primo grado e, per l’effetto, quindi annullare la decisone emessa dalla Seconda commissione di ricorso in data 9 gennaio 2009, notificata alla parte attualmente ricorrente in data 30 gennaio 2009, nel procedimento R502/2008, tra I Marchi Italiani S.r.l. contro Osra S.A, che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l’atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla OSRA S.A.;
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condannare l’UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione della società I Marchi Italiani s.r.l. si articola nei seguenti tre motivi:
1)
Violazione dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che i documenti prodotti dalla ricorrente devono essere stralciati senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio, nonché dichiarato irricevibili gli argomenti relativi alla notorietà del marchio contestato ed al principio di buona fede.
2)
Violazione dell’art. 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (1) (divenuto art. 54, paragrafo 2, regolamento n. 207/2009 (2)), nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che sono trascorsi meno di 5 anni tra la data di registrazione del marchio e la data di presentazione della domanda di dichiarazione della nullità e che, quindi, irrilevante risulta essere la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario.
3)
Violazione dell»art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha ritenuto che esistesse una somiglianza tra i marchi in conflitto, e ha applicato, quindi, erroneamente tale disposizione, nel concludere che esistesse un rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario; GU 1994, L 11, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.
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