20.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/4
Impugnazione proposta il 6 agosto 2012 da MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2012, causa T-111/08, Mastercard, Inc. e a./Commissione europea
(Causa C-382/12 P)
2012/C 319/05
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe (rappresentanti: avv.ti V. Brophy, E. Barbier de La Serre, B. Amory)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 nella causa T-111/08, MasterCard, Inc., e a./Commissione;
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annullare la decisione della Commissione C(2007) 6474 def., del 19 dicembre 2007, nei casi COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial cards (1);
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento in esame, incluse le spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte ed al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:
Primo motivo : il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o ha omesso di produrre una motivazione adeguata quanto alla valutazione della oggettiva necessità della presunta restrizione della concorrenza. Nello specifico, il Tribunale ha applicato in modo errato il consolidato criterio del carattere obiettivamente necessario. Invece di applicare il criterio adeguato, in base al quale una restrizione è obiettivamente necessaria se è impossibile o difficile realizzare l’operazione principale senza di essa, il Tribunale ha applicato un criterio incompleto, in virtù del quale una restrizione risulta obiettivamente necessaria solo se, in sua assenza, l’operazione principale non può essere realizzata. Inoltre, il Tribunale i) ha omesso di valutare la presunta restrizione, e quindi l’obiettiva necessità, nel contesto adeguato ii) ha indebitamente sostituito la sua propria valutazione a quella della Commissione, e iii) non ha applicato il criterio di controllo adeguato.
Secondo motivo : il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o ha omesso di produrre una motivazione adeguata nel valutare se MasterCard sia un’associazione di imprese. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l’asserita comunione di interessi tra le banche e la MasterCard, ed i poteri decisionali residui delle banche dopo l’IPO, non collegati alle commissioni interbancarie multilaterali (Multilateral Interchange Fee «MIF»), fossero sufficienti per qualificare la MasterCard come associazione d’imprese quando adotta decisioni sulle MIF. Ad ogni modo, il potere decisionale delle banche dopo l’IPO e la presunta comunione di interessi tra le banche e la MasterCard sono irrilevanti per determinare se la MasterCard costituisca un’associazione d’imprese quando adotta decisioni relative alle MIF.
Terzo motivo : il Tribunale ha compiuto errori di diritto per quanto riguarda l’ammissibilità di svariati allegati al ricorso. Non sussisteva alcun fondamento normativo che consentisse al Tribunale di limitare in tale modo il diritto della MasterCard di accedere al giudice. Per di più, anche se il Tribunale disponesse di tali poteri, esso è incorso in errore affermando che in questa fattispecie deve essere applicata la limitazione.
(1) Riassunto della decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 in GU C 264 del 6.11.2009, pag. 8.
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