20.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 16 agosto 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche
(Causa C-388/12)
2012/C 319/06
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti nella causa principale
Ricorrente: Comune di Ancona
Resistente: Regione Marche
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 30, par. 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1) vada interpretato nel senso che alla valutazione circa il fatto che dall’affidamento non si generino entrate rilevanti per il concedente e indebiti vantaggi per il concessionario si può procedere solo dopo aver verificato se l’opera abbia subito una modificazione rilevante.
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1),
a)
se detto articolo si riferisca solo a modificazioni fisiche — nel senso che l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso a finanziamento — oppure — anche a modificazioni funzionali e, in questo secondo caso, se si abbia una modificazione sostanziale nel caso in cui l’opera sia utilizzata «anche» — ma non in modo prevalente — per attività diverse da quelle contemplate nel bando e/o nella domanda di partecipazione al bando.
In caso di risposta negativa alla questione sub 1),
b)
se detto articolo, con riferimento ai casi in cui il finanziamento pubblico è utilizzato per l’esecuzione di opere suscettibili di una gestione economicamente rilevante, si applichi solo alla fase di realizzazione dell’opera oppure se l’obbligo del rispetto delle regole dell’evidenza pubblica permane anche con riguardo all’affidamento della gestione.
2)
Se l’articolo 30, par. 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 vada interpretato nel senso che l’accertamento del fatto che dall’affidamento a terzi della gestione non derivino entrate nette consistenti o posizioni di indebito vantaggio a un’impresa o a un ente pubblico costituisce un passaggio logicamente e giuridicamente successivo rispetto alla questione pregiudiziale (e cioè l’obbligo del rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) oppure se l’esistenza dell’obbligo di indire una procedura di gara va verificata anche tenendo conto della concreta disciplina del rapporto concessorio.
(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; GU L 161, pag. 1.
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