10.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 343/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 22 agosto 2012 — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH
(Causa C-391/12)
2012/C 343/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof.
Parti
Ricorrente: RLvS Verlagsgesellschaft mbH.
Resistente: Stuttgarter Wochenblatt GmbH.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, paragrafo 2, e il punto 11 dell’allegato I, in combinato disposto con l’articolo 4 e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (1) ostino all’applicazione di una norma nazionale [nella specie: l’articolo 10 del Landespressegesetz Baden Württemberg (legge regionale del Baden Württemberg sulla stampa), in prosieguo: l’«LPresseG»] che, oltre a proteggere i consumatori da azioni ingannevoli, miri parimenti a tutelare la libertà di stampa e, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, e al punto 11 dell’allegato I della direttiva, vieti qualsiasi pubblicazione a titolo oneroso, a prescindere dal fine ivi perseguito, qualora detta pubblicazione non sia contraddistinta dall’uso del termine «annuncio», salvo che la collocazione e la struttura della pubblicazione non indichino già di per sé che si tratti di un annuncio.
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
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