27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/14
Impugnazione proposta il 28 agosto 2012 dalla Transports Schiocchet — Excursions avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2012, causa T-203/11, Schiocchet/Consiglio e Commissione
(Causa C-397/12 P)
2012/C 331/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions (rappresentante: E Deshoulières, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare in toto l'ordinanza di irricevibiità del Tribunale dell'Unione europea del 18 giugno 2012 nella causa T-203/11;
—
accogliere le domande formulate dalla ricorrente in primo grado, e quindi:
—
condannare in solido il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet — Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483;
—
dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno;
—
porre a carico del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, le spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente formula quattro censure avverso l'ordinanza del Tribunale, con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.
In primo luogo la ricorrente contesta al Tribunale di essersi pronunciato sulla gravità dell'errore commesso dagli organi dell'Unione mentre la semplice violazione di una norma superiore da parte di un'istituzione dell'Unione sarebbe sufficiente a qualificare un errore di un’istituzione dell'Unione e sostiene che il Tribunale, nell'ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso può pronunciarsi solo sull'assenza manifesta di errori e non sulla gravità dell'errore.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto alla totalità dei suoi argomenti. In particolare, il Tribunale non avrebbe tratto le debite conseguenze dal fatto che il regolamento n. 684/92 (1) non ha previsto alcuna sanzione per gli Stati membri che non rispettano la procedura di autorizzazione da esso introdotta.
In terzo luogo, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale con la quale quest’ultimo ha considerato che il diritto ad un ricorso effettivo della ricorrente è stato correttamente garantito nell'ambito del regime istituito dal regolamento n. 684/92.
Infine, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver riconosciuto nella sua decisione la responsabilità della Commissione nel considerare le infrazioni commesse da quest’ultima. A parere della ricorrente, la Commissione non avrebbe né proceduto alla redazione di una relazione come previsto dal regolamento n. 684/92, né preso in considerazione la situazione degli operatori economici, in violazione dell'articolo 94 TFUE.
(1) Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy