12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/26
Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09, Vereniging Mlieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione
(Causa C-403/12 P)
2013/C 9/44
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
Vereniging Milieudefensie,
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, Regno dei Paesi Bassi,
Parlamento europeo,
Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede alla Corte:
—
di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09;
—
di valutare la questione nel merito e di respingere il ricorso di annullamento della decisione della Commissione C(2006) 6121; e
—
di condannare le ricorrenti nella causa T-396/09 alle spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione riguarda, sostanzialmente, la questione se al Tribunale fosse consentito, segnatamente alla luce della sentenza della Corte dell’8 marzo 2001 nella causa 240/09, raffrontare la validità dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1), all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (2).
La Commissione deduce due motivi.
Con il primo motivo la Commissione lamenta che il Tribunale, sebbene abbia citato correttamente le severe condizioni in base alle quali, secondo la giurisprudenza della Corte, i singoli possono invocare le norme del diritto internazionale convenzionale per verificare la validità di atti giuridici dell’Unione (segnatamente che un raffronto alle disposizioni di una convenzione sarebbe consentito unicamente se la natura e la finalità di detta convenzione non vi si oppongano e le disposizioni invocate appaiano incondizionate e sufficientemente precise sotto il profilo sostanziale), avrebbe erroneamente dichiarato che la deroga a siffatte condizioni, derivante dalla c.d. giurisprudenza Fediol e Nakajima (sentenze della Corte del 22 giugno 1989 nella causa 70/87 e del 7 maggio 1991 nella causa C-69/89), era applicabile anche all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.
La Corte ha già stabilito, con la sentenza dell’8 marzo 2011 nella causa C-240/09, che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non ha efficacia diretta. Inoltre la giurisprudenza Fediol e Nakajima, in quanto vertente su una deroga, deve essere interpretata restrittivamente; sino a quel momento essa era stata applicata unicamente in materia di politica commerciale, e può essere applicata in altri settori soltanto se le relative condizioni sono chiaramente soddisfatte, ciò che nella fattispecie non avviene. L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 non prevede infatti alcun rinvio alle disposizioni della Convenzione di Aarhus e questa norma non dà neppure attuazione ad un obbligo speciale di tale convenzione, ai sensi della giurisprudenza Nakajima. Infine, l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è sufficientemente chiaro e preciso per poter applicare la deroga prevista dalla giurisprudenza Nakajima.
Con il secondo motivo la Commissione fa valere, in subordine, che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, avendo dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 osta a detta disposizione, per il semplice motivo che la procedura di revisione prevista in detto articolo è limitata ad atti di portata individuale, mentre il Tribunale avrebbe in sostanza dovuto accertare se non sia stata adeguata attuazione all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus mediante l’insieme delle procedure giurisdizionali messe a disposizione dei singoli a livello nazionale e a livello dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
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