12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/27
Impugnazione proposta il 3 settembre 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
(Causa C-404/12 P)
2013/C 9/45
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
Stichting Natuur en Milieu,
Pesticide Action Network Europe,
Commissione europea,
Repubblica di Polonia
Conclusioni
Il Consiglio chiede dunque alla Corte:
—
di annullare la sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08;
—
di respingere integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado;
—
di condannare in solido le ricorrenti in primo grado alle spese del Consiglio nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa di cui sopra sia inficiata da violazioni del diritto. Pur non contestando la dichiarazione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella causa in esame, non ha agito nell’esercizio di poteri legislativi, il Consiglio è dell’avviso che il Tribunale non abbia interpretato ed applicato correttamente la c.d. giurisprudenza «Nakajima» (1) e «Fediol» (2). Il Consiglio fa dunque valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter raffrontare la legittimità del regolamento n. 1367/2006 (3) alla Convenzione di Aarhus (4) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Inoltre il Consiglio ritiene che la scelta operata dal legislatore nel regolamento n. 1367/2006 sia in ogni caso del tutto conforme alla Convenzione di Aarhus. Sotto questo profilo, l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è corretta, nella misura in cui disconosce il margine di discrezionalità spettante alle parti contraenti.
Il Consiglio chiede dunque alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa sopra menzionata e di pronunciarsi definitivamente sulla vertenza respingendo integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado.
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Comimssione, 70/87, Racc. pag. 1825.
(3) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(4) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
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