10.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 343/10
Impugnazione proposta il 5 settembre 2012 da YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012, causa T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea
(Causa C-408/12P)
2012/C 343/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (rappresentanti: D. Arts, W. Devroe, advocaten, E. Winter, Rechtsanwältin, F. Miotto, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012, causa T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV e YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea;
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annullare l’articolo 2, paragrafi 1 e 3 della decisione contestata nella parte in cui riguarda le ricorrenti e/o ridurre le ammende di cui trattasi.
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condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di primo grado e a quelle inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere motivato adeguatamente il rigetto del loro motivo attinente al carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda, il che ha impedito alle ricorrenti di determinare se il Tribunale ha respinto il loro motivo in quanto la Commissione (a) ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato; o (b) non ha preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato perché non vi era tenuta. In secondo luogo, qualora emerga che il Tribunale ha statuito che la Commissione ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato, le ricorrenti sostengono che, così facendo, il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione contestata e violato il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (1) nonché la giurisprudenza della Corte, i quali richiedono che la Commissione, nel caso in cui ritenga congruo tenere conto dell’impatto dell’infrazione sul mercato al fine di maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda al di là dell’importo minimo probabile di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti (2), debba fornire prove specifiche, credibili ed adeguate a sostegno della sua valutazione circa la reale incidenza dell’infrazione sulla concorrenza in detto mercato. In terzo luogo, qualora emerga che il Tribunale ha statuito che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto sul mercato in quanto essa non vi era tenuta, le ricorrenti sostengono che, così facendo, il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto dell’Unione in base al quale le sanzioni previste dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione non devono essere solo effettive e deterrenti, bensì anche proporzionate all’infrazione commessa.
Con il secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato adeguatamente il rigetto del loro motivo attinente alla mancata applicazione degli orientamenti sul trattamento favorevole del 2002 da parte della Commissione. Le ricorrenti ritengono che, ad ogni modo, nella sua sentenza il Tribunale interpreti erroneamente il diritto dell’Unione, in particolare il principio della lex mitior, in base al quale occorre applicare in via retroattiva la legge più favorevole.
Con il terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono che, avendo respinto il motivo delle ricorrenti attinente all’erronea applicazione da parte della Commissione del tetto massimo del 10 % all’ammenda, tenuto conto della cooperazione della BWA per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko da parte della YKK, per la quale la Stocko è considerata l’unica responsabile, il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 compreso il correlativo principio di proporzionalità, il principio secondo cui le sanzioni devono corrispondere specificamente all’autore e all’infrazione, vale a dire un’impresa può essere sanzionata unicamente per fatti che le vengono imputati individualmente, nonché il principio della parità di trattamento.
Con il quarto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha adeguatamente esposto le ragioni per cui ha respinto il motivo delle ricorrenti vertente sul fatto che, nella decisione contestata, la Commissione non ha correttamente applicato il coefficiente moltiplicatore per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko; ammettendo che un aumento dell’effetto deterrente fosse giustificato per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko da parte della YKK, per la quale la Stocko è stata considerata esclusivamente responsabile, il Tribunale ha violato ad ogni modo l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il principio secondo cui le sanzioni devono corrispondere specificamente all’autore dell’infrazione, il correlativo principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 001, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
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