17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/12
Ricorso proposto il 19 settembre 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-427/12)
2012/C 355/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, C. Zadra, E. Manhaeve, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), nella parte in cui prevede l’adozione di misure che stabiliscono le tariffe esigibili dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, e non con atto delegato conformemente all’articolo 290 TFUE;
—
mantenere gli effetti della disposizione annullata, nonché di qualsiasi atto che sarà adottato sul fondamento di quest’ultima, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova disposizione destinata a sostituirla;
—
condannare i convenuti alle spese.
In subordine, nel caso in cui la Corte giudicasse che il presente ricorso di annullamento parziale non è ricevibile,
—
annullare in toto il suddetto regolamento;
—
mantenere gli effetti del regolamento summenzionato nonché di qualsiasi atto che sia adottato sul fondamento di quest’ultimo fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa destinata a sostituirlo;
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce un motivo unico a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione del Trattato e, in particolare, sul sistema di attribuzione dei poteri di regolamentazione che il legislatore dell’Unione può attribuire alla Commissione in forza degli articoli 290 e 291 TFUE.
La Commissione sostiene che il Consiglio e il Parlamento avrebbero erroneamente deciso di conferirle competenze di esecuzione sul fondamento dell’articolo 291 TFUE, al fine di stabilire le tariffe dovute all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Secondo la Commissione, l’atto che le viene richiesto di adottare sul fondamento dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, si configurerebbe infatti come un atto delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, in quanto è diretto a completare taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Tenuto conto della natura dell’attribuzione di poteri effettuata a favore della Commissione, ma anche dell’oggetto dell’atto da adottare in forza di tali poteri, un simile atto dovrebbe essere quindi adottato conformemente alla procedura prevista dall’articolo 290 TFUE e non secondo le procedure di cui all’articolo 291 TFUE.
(1) GU L 167, pag. 1.
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