8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/15
Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-428/12)
2012/C 379/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martin e G. Wilms, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che il Regno di Spagna, avendo stabilito nel decreto FOM/734/2007, del 20 marzo, che attua le disposizioni della legge sulla gestione dei trasporti terrestri in materia di autorizzazioni al trasporto di merci su strada, l’obbligo in base al quale, per ottenere un’«autorizzazione al trasporto privato complementare di merci», il primo veicolo di una flotta di un’impresa debba essere stato immatricolato da non più di cinque mesi, e non avendo giustificato tale obbligo, è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
—
condannare il Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’obbligo in base al quale, per ottenere un’«autorizzazione al trasporto privato complementare di merci», il primo veicolo di una flotta di un’impresa debba essere stato immatricolato da non più di cinque mesi costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, contraria all’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale restrizione non è giustificata né da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE né da un’esigenza imperativa.
Quanto all’esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci, la norma in questione limita, in pratica, l’importazione di veicoli già immatricolati in altri Stati membri in misura più rilevante rispetto all’acquisto di veicoli immatricolati in Spagna. D’altra parte, dato che i veicoli immatricolati in altri Stati membri rispettano già i requisiti tecnici europei e/o nazionali per poter circolare nello Stato membro di origine, la norma viola il principio del reciproco riconoscimento, poiché un veicolo adatto a circolare in un altro Stato membro deve altresì essere adatto a circolare in Spagna. La misura costituisce inoltre una restrizione all’uso, al pari di quelle esaminate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle sue sentenze del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia (C-110/05, Racc. pag. I-519) e del 4 giugno 2009, Mickelsson e Roos (C-142/05, Racc. pag. I-4273).
Quanto alle giustificazioni invocate dal Regno di Spagna, vale a dire la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente, la Commissione ritiene che la norma controversa non sia proporzionale agli obiettivi perseguiti e non contribuisca a realizzarli in modo coerente e sistematico.
La circostanza che un veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da più di cinque mesi non è indicativa né del fatto che non sia tecnicamente adeguato per realizzare attività commerciali, né dell’incidenza del suo uso sull’ambiente. Per contro, un’ispezione tecnica consentirebbe, almeno in una certa misura, di stabilire lo stato tecnico del veicolo e costituirebbe una misura meno restrittiva. Allo stesso modo, un esame delle caratteristiche tecniche del veicolo, eventualmente affiancato da un’ispezione tecnica del medesimo, dovrebbe consentire di valutare il livello di inquinamento prodotto da tale veicolo.
D’altra parte, non si comprende perché il Regno di Spagna stabilisca per il primo veicolo tale limite di cinque mesi, tuttavia consenta che altri veicoli si aggiungano alla flotta senza restrizione alcuna, tranne per il fatto che l’età media della flotta stessa non dev’essere superiore a sei anni.
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