12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 21 settembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG
(Causa C-429/12)
2013/C 9/47
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck.
Parti
Ricorrente: Siegfried Pohl.
Resistente: ÖBB Infrastruktur AG.
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare
1)
il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione;
2)
il principio generale che vieta ogni discriminazione fondata sull’età a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,
3)
il divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE,
4)
la direttiva 2000/78/CE (1),
osti a una disciplina nazionale, stabilita in parte ex lege e in parte in virtù di contrattazione collettiva e divenuta, su base consensuale, parte integrante del contenuto del singolo contratto, secondo la quale i periodi pregressi di lavoro dei lavoratori nel settore del trasporto su rotaia non vengono mai computati se maturati prima del compimento del diciottesimo anno e vengono computati solo per metà se maturati dopo il raggiungimento di tale età ma non presso un’impresa nazionale «parastatale» o presso lo stesso datore di lavoro nazionale, senza tener conto delle capacità e delle conoscenze acquisite in concreto dal lavoratore.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo delle retribuzioni arretrate compiuto mediante computo, conformemente al diritto dell’Unione, dei periodi pregressi di lavoro precedentemente ignorati (in toto sino al compimento del diciottesimo anno e per metà a partire dal raggiungimento di detta età e sino all’assunzione del ricorrente presso la resistente), rilevi il fatto che i periodi pregressi di lavoro computati sono stati maturati nel periodo ricompreso tra il 1o dicembre 1965 e il 24 novembre 1974 e, quindi, anteriormente all’adesione dell’Austria all’UE/CEE e alla prima sentenza sul principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare il principio di effettività, osti a disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali risulti integralmente prescritto il diritto del lavoratore, successivamente pensionato, a richiedere nei confronti del proprio datore di lavoro il versamento di arretrati a titolo di retribuzione e di trattamento pensionistico risultanti dal computo, effettuato in senso conforme al diritto dell’Unione ai sensi della prima questione, dei periodi pregressi di lavoro maturati all’estero e prima del compimento del diciottesimo anno di età, considerato che tale diritto non gli era riconosciuto in base alla normativa nazionale e che di fatto poteva essere oggettivamente azionato soltanto a seguito della pronuncia, il 30 novembre 2000, della sentenza C195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund — Gewerkschaft öffentlicher Dienst e, il 18 giugno 2009, della sentenza C88/08, Hütter.
4)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dal diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare dall’efficacia orizzontale del principio della parità di trattamento e/o del divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori, derivi l’obbligo, per un datore di lavoro del settore del trasporto su rotaia, con circa 40 000 dipendenti e un’organizzazione strutturata in modo gerarchico e capillare, di comunicare ai propri lavoratori e alle rappresentanze dei lavoratori le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicate anche a mezzo stampa, da cui risulti il contrasto con il diritto dell’Unione delle modalità di calcolo sino a quel momento adottate dal datore di lavoro stesso nel computo dei periodi pregressi di lavoro e che possano comportare, inter alia, il pagamento di arretrati sulle retribuzioni.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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