17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/12
Impugnazione proposta il 24 settembre 2012 dalla Leifheit AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 luglio 2012, causa T-334/10, Leifheit AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-432/12 P)
2012/C 355/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Leifheit AG (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e G. Hasselblatt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vermop Salmon GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1)
annullare la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 nella causa T-334/10,
2)
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio nella causa R 924/2009-1,
3)
condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, alla Corte e alla commissione di ricorso nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;
qualora la Vermop Salmon GmbH partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, si chiede altresì che la Corte voglia:
4)
condannarla alle proprie spese.
Motivi e principali argomenti
La sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 dovrebbe essere annullata, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la portata dell'esame spettante alla commissione di ricorso nella procedura di ricorso ai sensi degli articoli 63, paragrafo 1, e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).
Il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il principio della continuità funzionale tra gli organi dell'UAMI e avrebbe disconosciuto che anche i reclami espressamente formulati non esonerano la commissione di ricorso dal dovere di riesaminare ampiamente la decisione impugnata in modo effettivo e da un punto di vista giuridico.
Il Tribunale fonderebbe la sua decisione in sostanza sulla considerazione che la questione dell'uso effettivo dei marchi anteriori sarebbe una specifica domanda preliminare che non dovrebbe necessariamente essere esaminata da parte della commissione di ricorso.
Così facendo il Tribunale avrebbe ignorato che tale questione, con la pretesa di dimostrare il serio utilizzo, diventerebbe parte integrante del procedimento di opposizione e come tale apparterrebbe all'ambito dell'esame della commissione di ricorso.
Altresì, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, avendo erroneamente applicato i principi generali sulla valutazione del rischio di confusione.
In particolare, il Tribunale, nella valutazione della somiglianza del marchio di impresa, si sarebbe lasciato guidare dalla norma di esperienza secondo la quale il consumatore attribuirebbe più peso alle iniziali della parola che alle restanti componenti del marchio, senza verificare l'utilizzabilità di tale massima nel presente caso.
Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe trattato in modo soddisfacente l'effettiva pretesa della ricorrente relativa alla somiglianza dei prodotti. Piuttosto, il Tribunale avrebbe fatto proprie le argomentazioni della commissione di ricorso, senza esaminarne la correttezza.
(1) GU L 78, pag. 1
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