24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 settembre 2012 — «Slancheva sila» EOOD/Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia
(Causa C-434/12)
2012/C 366/47
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti nella causa principale
Attrice:«Slancheva sila» EOOD
Convenuto: Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia
Questioni pregiudiziali
1)
Come debba essere interpretata la nozione di «condizioni create artificialmente» alla luce dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 (1).
2)
Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento bulgaro n. 29, dell’11 agosto 2008, in base al quale [Or. 9] non viene concesso alcun aiuto ai concorrenti/beneficiari laddove sia accertato che essi hanno creato artificialmente le condizioni per ottenere l’aiuto al fine di trarne un vantaggio non conforme all’obiettivo del regime di sostegno.
3)
Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale si ha creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno laddove sussista un collegamento giuridico tra i richiedenti.
4)
Se l’utilizzo di terreni indipendenti confinanti, che prima della presentazione della domanda facevano parte di un unico terreno, da parte di diversi concorrenti, che sono soggetti giuridici autonomi, così come l’accertato collegamento di fatto tra i concorrenti, dato dalla presenza, ad esempio, dei medesimi rappresentanti, fornitori, esecutori dei progetti, sedi sociali e indirizzi amministrativi, rappresentino «condizioni create artificialmente».
5)
Se debba essere accertata la sussistenza di un coordinamento intenzionale tra i concorrenti e/o un terzo al fine di ottenere un vantaggio a favore di un concorrente specifico.
6)
In che cosa consista il vantaggio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011, in particolare se esso debba comprendere l’elaborazione di più progetti di investimento minori affinché un concorrente specifico ottenga per ognuno di essi, anche se sono stati presentati da concorrenti diversi, l’importo massimo di finanziamento di EUR 200 000.
7)
Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale la fattispecie prevista dalla norma richiede la presenza delle tre seguenti condizioni cumulative: 1. assenza di autonomia funzionale e/o creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto, 2. allo scopo di ottenere un vantaggio, e 3. in maniera non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.
(1) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8).
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