8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 2 ottobre 2012 — Irmengard Weber/Mechthilde Weber
(Causa C-438/12)
2012/C 379/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Irmengard Weber
Convenuta: Mechthilde Weber
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’ambito di applicazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: l’«EuGVVO») si estenda anche a situazioni in cui due parti in una controversia abbiano entrambe il ruolo di convenute, in quanto ambedue citate in giudizio da un terzo, e nell’altra controversia rivestano i ruoli di ricorrente e convenuta. Se, in tale ipotesi, si tratti di una controversia «tra le stesse parti» o se i diversi argomenti fatti valere dalla parte ricorrente nei confronti di entrambe le convenute in una delle controversie debbano essere esaminati separatamente, con la conseguenza che non può essere considerata una controversia «tra le stesse parti».
2)
Se sussista una domanda avente «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell’articolo 27 EuGVVO, qualora l’oggetto delle domande e le motivazioni nei due procedimenti siano effettivamente diversi, ma
a)
per la decisione di entrambi i procedimenti deve essere risolta la stessa questione preliminare, o
b)
in un procedimento nell’ambito di una domanda subordinata venga chiesto l’accertamento di un rapporto giuridico che nell’altro procedimento riveste il ruolo di questione preliminare.
3)
Se la domanda di dichiarare che il convenuto non ha efficacemente esercitato il proprio diritto reale di prelazione su un bene immobile situato in Germania, pacificamente riconosciuto dal diritto tedesco, costituisca una domanda in materia di diritti reali immobiliari ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, EuGVVO.
4)
Se il giudice successivamente adito sia tenuto ad accertare, nell’ambito della sua decisione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, EuGVVO, e quindi prima di una pronuncia del giudice precedentemente adito sulla questione di giurisdizione, se quest’ultimo sia incompetente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, EuGVVO, dal momento che tale incompetenza del giudice precedentemente adito ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, EuGVVO, implicherebbe il fatto che un’eventuale decisione del giudice precedentemente adito non sia riconosciuta. Se l’articolo 27, paragrafo 1, EuGVVO, sia inapplicabile per il giudice successivamente adito, nell’ipotesi in cui quest’ultimo giunga alla conclusione che il giudice precedentemente adito è incompetente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, EuGVVO.
5)
Se il giudice successivamente adito sia tenuto ad esaminare, nell’ambito della sua decisione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, EuGVVO, e quindi prima di una pronuncia del giudice precedentemente adito sulla questione di giurisdizione, la censura mossa da una parte, secondo la quale l’altra parte avrebbe commesso un abuso di diritto rivolgendosi al giudice precedentemente adito. Se l’articolo 27, paragrafo 1, EuGVVO, sia inapplicabile per il giudice successivamente adito, nell’ipotesi in cui quest’ultimo giunga alla conclusione che il ricorso al giudice precedentemente adito è qualificabile come un abuso di diritto.
6)
Se l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, EuGVVO sia subordinata alla previa decisione, del giudice successivamente adito, che l’articolo 27 EuGVVO non trova applicazione nel caso concreto.
7)
Se, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale conferito dall’articolo 28, paragrafo 1, EuGVVO, si possa tenere conto:
a)
del fatto che il giudice precedentemente adito ha sede in uno Stato membro nel quale statisticamente i procedimenti durano, considerevolmente più a lungo rispetto allo Stato membro nel quale ha sede il giudice successivamente adito;
b)
del fatto che, a parere del giudice successivamente adito, è applicabile il diritto dello Stato membro nel quale ha sede il giudice successivamente adito;
c)
dell’età di una delle parti;
d)
delle prospettive di successo del ricorso proposto dinanzi al giudice precedentemente adito.
8)
Se nell’interpretazione ed applicazione degli articoli 27 e 28 EuGVVO, oltre allo scopo di evitare decisioni incompatibili o divergenti, occorra tenere in considerazione anche il diritto del secondo ricorrente alla tutela giurisdizionale.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.
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