22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd
(Causa C-454/12)
2012/C 399/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Pro Med Logistik GmbH
Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Dresden-Süd
Questioni pregiudiziali
1)
Se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e il combinato disposto dell’articolo 98, paragrafo 1, e dell’allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria.
2)
Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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