8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/18
Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-462/12)
2012/C 379/30
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1)
dichiarare che l’Ungheria non si è conformata agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 12 e 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
—
nell’obbligare al pagamento di un tributo speciale, con l’adozione della legge n. XCIV del 2010, sull’imposta speciale che grava su determinati settori di attività (az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény), le imprese che prestano servizi di telecomunicazioni nel contesto di un’autorizzazione generale,
—
nel non aver debitamente notificato agli interessati l’intenzione di modificare le autorizzazioni generali, i diritti e le condizioni [d’uso o di installazione], e nel non aver concesso alle parti interessate il termine sufficiente affinché potessero esprimere la propria posizione in merito alle modifiche proposte;
2)
condannare l’Ungheria alle spese.
Motivi e principali argomenti
La legge n. XCIV del 2010, sull’imposta speciale che grava su determinati settori di attività (az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény) ha introdotto un nuovo tributo, denominato imposta speciale, a carico di tre settori principali dell’economia ungherese — le attività di commercio al dettaglio, le attività di telecomunicazioni e la totalità delle attività imprenditoriali di fornitura di energia — al cui pagamento sono tenuti gli interessati nel corso di tre anni consecutivi sulla base del loro volume d’affari al lordo delle imposte.
La Commissione deduce i seguenti motivi e argomenti a sostegno della propria domanda di dichiarazione di inadempimento:
La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio indica che il suo obiettivo è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione dei regimi di autorizzazione. A tale scopo la direttiva conferma la determinazione del legislatore a che i regimi di autorizzazioni generali non distorcano la concorrenza o creino ostacoli per l’ingresso sul mercato.
La direttiva prevede norme relative ai procedimenti di autorizzazione e al contenuto delle autorizzazioni nonché alla natura e alla portata degli oneri economici esigibili per i procedimenti menzionati. Ai sensi dell’articolo 12 i diritti amministrativi che si impongono ai servizi di comunicazione elettronica possono coprire complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e di determinati obblighi specifici nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative.
Per quanto riguarda l’imposta speciale, sui servizi di comunicazione elettronica, oltre ai diritti amministrativi e ai diritti per il controllo — gravano altri oneri economici, che, tuttavia, diversamente da quanto disposto all'articolo 12 della direttiva, non sono destinati a finanziare i costi amministrativi connessi al regime di autorizzazione generale, ma risultano invece diretti a coprire i costi delle finanze pubbliche dello Stato ungherese.
A giudizio della Commissione, l’imposta speciale istituita ha la natura di un onere gravante sui servizi di comunicazione elettronica nell’ambito dell’autorizzazione generale, aumenta in modo significativo l’onere finanziario sostenuto dai fornitori di detto servizio, ostacola la libera circolazione dei servizi di telecomunicazioni ed è diretta a finanziare i costi non ammessi dalla direttiva, e tale obiettivo, in quanto tale, è incompatibile con il menzionato articolo 12.
Infine, la Commissione reputa che l’Ungheria non abbia adeguatamente comunicato agli interessati la sua intenzione di modificare le autorizzazioni generali nonché i diritti e le condizioni [di uso o di installazione] e che non abbia concesso un termine sufficiente affinché le parti interessate potessero manifestare la propria posizione in merito alle modifiche proposte. Operando in questo modo, l’Ungheria non si è conformata agli obblighi ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva.
Full & Egal Universal Law Academy