22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 16 ottobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S
(Causa C-463/12)
2012/C 399/23
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Copydan Båndkopi
Resistente: Nokia Danmark A/S
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE (1) una normativa degli Stati membri che prevede la remunerazione dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando le fonti seguenti:
1)
File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza di negozi on-line);
2)
File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza in relazione ad un’operazione commerciale);
3)
DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell’utilizzatore, per cui non si applicano misure tecnologiche efficaci;
4)
DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell’utilizzatore, per cui si applicano misure tecnologiche efficaci;
5)
DVD, CD, lettori MP3 e computer ecc. di proprietà di un terzo;
6)
Opere illegalmente copiate da Internet o da altre fonti;
7)
File legalmente copiati in altro modo ad esempio da Internet (da fonti legali per cui non è stata rilasciata una licenza).
2)
In che modo la normativa degli Stati membri relativa alla remunerazione dei titolari dei diritti (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva) debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci (v. articolo 6 della direttiva).
3)
Nel calcolo della remunerazione per copie ad uso privato (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva), che cosa si debba intendere con l’espressione «situazioni in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo», di cui al considerando 35 della direttiva, che avrebbero la conseguenza che non sarebbe compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato (v., a tale proposito, l’indagine citata nella sezione 2 supra).
4)
a)
Se si parte dal presupposto che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria per telefoni cellulari non è quella di essere utilizzate per copie ad uso privato, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.
b)
Se si parte dal presupposto che la copia ad uso privato è una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria per telefoni cellulari, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.
5)
Se sia compatibile con la nozione di «giusto equilibrio», di cui al considerando 31 della direttiva, e con l’interpretazione uniforme della nozione di «giusto equilibrio», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, che dev’essere fondata sulla nozione di «pregiudizio», che la normativa degli Stati membri preveda una remunerazione per le schede di memoria, mentre non viene percepita alcuna remunerazione per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato.
6)
a)
Se la direttiva osti ad una normativa degli Stati membri che prevede che i produttori e/o gli importatori — che vendono schede di memoria ad operatori commerciali che a loro volta le rivendono a utenti privati, senza che detti produttori e/o importatori sappiano se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali — siano tenuti a versare un corrispettivo per la copia ad uso privato.
b)
Se sulla soluzione della questione n. 6, lettera a), incida la circostanza che la normativa degli Stati membri contiene previsioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano pagare alcuna remunerazione per le schede di memoria usate a fini professionali, che i produttori, gli importatori e/o i distributori che hanno comunque versato la remunerazione possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali e che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, senza dover versare la remunerazione.
c)
Se sulla soluzione della questione n. 6, lettere a) e b) incida la circostanza che:
1)
la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano versare una retribuzione per le schede di memoria che vengono utilizzate a fini professionali, ma in cui la nozione di «fini professionali» è interpretata nel senso che essa conferisce un diritto alla deduzione applicabile solo alle imprese approvate dalla Copydan, laddove invece una remunerazione deve essere versata per le schede di memoria utilizzate professionalmente da altri utenti commerciali non approvati dalla Copydan.
2)
la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che se i produttori, gli importatori e/o i distributori hanno versato comunque la retribuzione (teoricamente), possono ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali, ma in cui a) in pratica solo l’acquirente della scheda di memoria può ottenere il rimborso della remunerazione e b)l’acquirente della scheda di memoria deve presentare una richiesta di rimborso della remunerazione alla Copydan.
3)
la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere, senza versare alcuna remunerazione, schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, ma in cui a) la Copydan è l’organizzazione che amministra il sistema di remunerazione e b) le imprese registrate non sanno se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
Full & Egal Universal Law Academy