2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 ottobre 2012 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Verband Österreichischer Banken und Bankiers
(Causa C-476/12)
2013/C 32/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Attore: Österreichischer Gewerkschaftsbund.
Convenuto: Verband Österreichischer Banken und Bankiers.
Questioni pregiudiziali
1)
Se il principio «pro rata temporis» ai sensi della clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro riportato nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (1), si applichi (in quanto opportuno), a motivo della tipologia di prestazione, a un assegno per figli a carico, disciplinato da un contratto collettivo, che costituisce una prestazione sociale del datore di lavoro a parziale compensazione degli oneri finanziari a carico dei genitori per il mantenimento del figlio per il quale viene percepito l’assegno.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro riportato nell’allegato della direttiva 97/81/CE debba essere interpretata nel senso che una disparità di trattamento del lavoratore a tempo parziale dovuta alla diminuzione percentuale del diritto all’assegno per figli a carico in proporzione all’orario di lavoro — in considerazione dell’ampio margine discrezionale delle parti sociali nella definizione di un determinato scopo di politica sociale ed economica e delle misure atte a raggiungere tale scopo — sia oggettivamente giustificata, presumendo che un divieto di attribuzione proporzionale
a)
renda difficile o impossibile gli impieghi a tempo parziale sotto forma di riduzione dell’orario dei genitori e/o i lavori di minima entità durante i periodi di congedo parentale, e/o
b)
provochi distorsioni della concorrenza dovute a maggiori oneri finanziari per i datori di lavoro con numerosi lavoratori a tempo parziale, oltre a comportare una minore disponibilità dei datori di lavoro ad assumere lavoratori a tempo parziale, e/o
c)
favorisca i lavoratori a tempo parziale che intrattengono più rapporti di lavoro a tempo parziale e godono di più diritti a una prestazione prevista da un contratto collettivo quale l’assegno per figli a carico, e/o
d)
favorisca i lavoratori a tempo parziale, in quanto essi dispongono di più tempo libero rispetto ai lavoratori a tempo pieno e quindi godono di migliori opportunità per la cura dei figli.
3)
In caso di risposta negativa alla prima e seconda questione:
Se l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che, in un regime giuslavoristico nel quale una parte preponderante degli standard minimi previsti dal diritto del lavoro è stabilita sulla base di valutazioni concordi in materia di politica sociale cui sono pervenute parti contraenti del contratto collettivo particolarmente selezionate e qualificate, in caso di nullità (secondo la prassi nazionale) unicamente di una norma di dettaglio (che viola un divieto di discriminazione imposto dal diritto dell’Unione) di un contratto collettivo (nella fattispecie attribuzione proporzionale dell’assegno per figli a carico in caso di lavoro a tempo parziale), l’intera disposizione del contratto collettivo relativa a questo settore normativo (nella fattispecie l’assegno per figli a carico) sia colpita dalla sanzione di nullità.
(1) GU 1998, L 14, pag. 9, rettificata in GU 1998, L 128, pag. 71, come modificata dalla direttiva 98/23/CE, GU L 131, pag. 10.
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