26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch (Austria) il 24 ottobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/ GmbH e TUI Österreich GmbH
(Causa C-478/12)
2013/C 26/40
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Feldkirch
Parti
Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic
Convenuti: GmbH, TUI Österreich GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), avente ad oggetto la determinazione della competenza davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’altra parte contraente (nella fattispecie l’ agente di viaggio con sede all’estero) si avvalga di un partner contrattuale (nel caso in esame l’ operatore turistico ubicato nel territorio nazionale), detto articolo possa applicarsi, relativamente ad azioni intentate nei confronti di entrambe le parti, anche alla parte del contratto avente sede nel territorio nazionale.
(1) GU 2001, L 12, pag. 1.
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