2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 ottobre 2012 — H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(Causa C-479/12)
2013/C 32/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 (1) debba essere interpretato nel senso che un disegno o modello poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore economico interessato operanti nell’Unione, qualora fossero state distribuite a commercianti illustrazioni di tale disegno o modello.
2)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che un disegno o modello, seppure sia stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore economico interessato operanti nell’Unione, qualora
a)
sia stato divulgato a un’unica impresa appartenente agli ambienti specializzati oppure
b)
sia esposto in un locale espositivo di un’impresa in Cina, al di fuori della consueta osservazione dei mercati.
3)
a)
Se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato incombe l’onere di provare che l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.
b)
In caso di risposta affermativa alla terza questione, sub a):
Se l’onere della prova si inverta o se il titolare del disegno o modello comunitario non registrato goda di agevolazioni nella produzione delle prove, qualora tra il disegno o modello in questione e l’utilizzazione contestata si riscontrino sostanziali analogie.
4)
a)
Se il diritto di far cessare la violazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato sia soggetto a prescrizione.
b)
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, sub a):
Se la prescrizione si fondi sul diritto dell’Unione, ed eventualmente su quale disposizione.
5)
a)
Se il diritto di far cessare la violazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato sia soggetto a decadenza.
b)
In caso di risposta affermativa alla quinta questione, sub a):
Se la decadenza si fondi sul diritto dell’Unione, ed eventualmente su quale disposizione.
6)
Se l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che per le azioni fatte valere a livello di Unione aventi ad oggetto istanze di eliminazione, richieste di informazioni e domande di risarcimento danni per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato si applica il diritto degli Stati membri nei quali sono stati compiuti gli atti di contraffazione.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, GU 2002, L 3, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy