26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé
(Causa C-492/12)
2013/C 26/47
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Conseil national de l'ordre des médecins
Resistente: Ministère des affaires sociales et de la santé
Questioni pregiudiziali
1)
Se il requisito della specificità della professione di dentista previsto dall’articolo 36 della direttiva 2005/36/CE (1) osti alla istituzione di una formazione di qualificazione del terzo ciclo universitario, comune agli studenti in medicina e in odontoiatria.
2)
Se le disposizioni della direttiva relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese nel senso che escludano che discipline come quelle elencate al punto 3 della presente decisione (2) siano comprese nella formazione alla professione di dentista.
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUL 255, pag. 22).
(2) Vale a dire, da un lato, la formazione teorica in chirurgia orale comprendente, in particolare, la formazione in materia di chirurgia del periapice e delle cisti dei mascellari, odontogene o non odontogene, in materia di chirurgia preprotesica e implantare, lo studio delle patologie tumorali benigne, le patologie delle ghiandole salivari e il trattamento ortodontico chirurgico e ortognatico; dall’altro, una formazione pratica comprendente, in particolare, un tirocinio di almeno tre semestri in un reparto di odontoiatria e tre semestri in un reparto di chirurgia maxillo facciale.
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