2.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Salzburg (Austria) il 14 novembre 2012 — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg
(Causa C-514/12)
2013/C 63/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Salzburg
Parti
Ricorrente: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH
Convenuto: Land Salzburg
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 (1) ostino a una normativa nazionale [nella fattispecie gli articoli 53 e 54 del Salzburger Landesvertragsbedienstetengesetz (legge del Land di Salisburgo sugli impiegati pubblici a contratto)] secondo cui un datore di lavoro pubblico, al fine di determinare la data di riferimento rilevante per l’avanzamento di carriera, tiene conto in misura piena dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori/dalle lavoratrici ininterrottamente alle sue dipendenze, ma computa, ai fini dell’avanzamento a un livello retributivo superiore, solo parzialmente, in misura forfettaria a partire da una certa età, i periodi lavorativi maturati presso altri datori di lavoro pubblici o privati, sia in Austria che in altri Stati membri o paesi del SEE.
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).
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